Attenzione
Il canale di segnalazione Whistleblowing NON è destinato a raccogliere richieste e domande di natura commerciale. Tale canale non può essere utilizzato per proporre reclami/lamentele, né per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante. Per eventuali problematiche che esulano dal Whistleblowing è necessario ricorrere agli altri canali previsti dalla Banca, indicati sul sito ovvero nella documentazione contrattuale.
Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia (di seguito “EDR”) ha adottato un sistema interno di segnalazione (di seguito, anche “Whistleblowing”) per consentire la segnalazione di atti o fatti che possano costituire violazioni di norme disciplinanti l’attività bancaria o altre condotte illecite o di presunte violazioni dei principi contenuti nel Modello 231 nonché di altre disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea che richiedono l’adozione di sistemi di segnalazione (Whistleblowing).
EDR promuove all’interno delle proprie realtà aziendali e nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, una cultura conforme alle normative vigenti, allineata alle best practice di mercato ed in grado di garantire la soddisfazione delle proprie risorse e l’attenzione rivolta ai propri clienti.
Chi può effettuare una segnalazione
In linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, a partire dal 15 luglio 2023, viene ampliata la platea dei possibili segnalanti. Possono effettuare una segnalazione Whistleblowing:
- i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo;
- i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all’articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all’art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente);
- i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo;
- i liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo;
- i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- gli azionisti (persone fisiche);
- le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito esponenti).
Il processo Whistleblowing, che integra gli altri sistemi e processi di segnalazione attivi, consente di segnalare con la massima garanzia di riservatezza, violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di EDR di cui si è venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, o sulla base della relazione giuridico-economica intercorrente con la Banca, tutelando il segnalante da possibili comportamenti ritorsivi o discriminatori.
A tal fine, è riconosciuta sia al personale dipendente sia alle terze parti la facoltà di effettuare, tramite i canali Whistleblowing di seguito specificati, una segnalazione di violazioni potenziali e/o effettive di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni o delle attività svolte. In particolare, sono previsti canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell’identità del Segnalante nonché la possibilità di trasmettere la segnalazione anche in forma anonima.
Canali di segnalazione interni a Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia
EDR mette a disposizione delle Persone Segnalanti i seguenti canali di segnalazione interna:
- Segnalazione scritta tramite posta interna/ordinaria a Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia, Corso Venezia 36, Milano, 20121, all’attenzione del Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, dovrà essere indirizzata al Preposto della Succursale.
- Segnalazione orale chiedendo un incontro diretto con il Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio per effettuare la segnalazione. In questo caso, con il consenso del segnalante, l’incontro sarà verbalizzato, per gestire la segnalazione. Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, l’incontro dovrà essere richiesto al Preposto della Succursale.
- Piattaforma informatica accessibile cliccando qui. Il servizio, disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, è caratterizzato da un link per tutti i potenziali soggetti segnalanti, in relazione al quale è possibile registrarsi fornendo nome, cognome e indirizzo e-mail o rimanere anonimi.
Il Segnalante può monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione attraverso il codice univoco rilasciato dal sistema.
Come strutturare la segnalazione
La segnalazione deve contenere le informazioni riguardanti il nominativo del/i soggetto/i o riferimenti della/e struttura/e presunti responsabili della violazione e una breve descrizione della supposta violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, evidenziando anche eventuali soggetti terzi coinvolti a conoscenza dei fatti o potenzialmente danneggiati. Per facilitare la gestione della segnalazione, è opportuno allegare tutta la documentazione di supporto disponibile. Il Segnalante che risulta coinvolto nella violazione segnalata, dovrà specificarlo, poiché potrebbe ricevere un trattamento diverso rispetto agli altri soggetti responsabili, compatibilmente con la normativa applicabile.
Nella segnalazione non devono essere inseriti dati personali ulteriori a quelli strettamente necessari per analizzarla e darle seguito.
Cosa è possibile segnalare
Si premette che, essendo molto ampio l'ambito delle violazioni eventualmente correlate alla normativa a presidio dell'operatività svolta dalla Banca, non è possibile elencare in via sistematica ed esaustiva le fattispecie potenzialmente oggetto di segnalazione.
Sono considerate rilevanti le violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio; del Regolamento europeo n. 596/2014, in materia di market abuse e delle correlate norme attuative e regolamentari; della normativa di vigilanza complessivamente intesa, essenzialmente disponibile sui siti internet di Banca d'Italia, della Consob, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Unità di Informazione Finanziaria.
Sono considerati altresì rilevanti quegli atti o comportamenti posti in essere in violazione di leggi e regolamenti, dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di recepimento della Direttiva europea 2019/1937, possono essere oggetto di segnalazione mediante il sistema Whistleblowing anche: illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; tutela dell'ambiente, etc.); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati in precedenza.
Gestione della segnalazione
Il Responsabile Whistleblowing e gli Incaricati Whistleblowing che si occuperanno dell’istruttoria garantiscono che le informazioni acquisite verranno trattate con la massima attenzione e assoluta riservatezza.
Il Segnalante riceverà conferma della ricezione della segnalazione entro sette giorni. Entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento (o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), il Responsabile della Segnalazione informerà il Segnalante sull’esito dell’istruttoria e sulle eventuali misure adottate o in corso di adozione.
I dati personali e le informazioni acquisite da EDR nell’ambito della segnalazione “Whistleblowing” saranno trattati dalla stessa in qualità di Titolare del trattamento per la relativa gestione e saranno conservati non oltre 5 anni dall’esito finale della procedura che ha quale base giuridica l’adempimento di un obbligo di legge. Per ulteriori dettagli si rimanda all’INFORMATIVA, AI SENSI AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - WHISTLEBLOWING, RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI, disponibile al seguente link.
Canali di segnalazione esterni a Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia
Si ricorda che è possibile inoltrare una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei casi in cui:
- è stata già effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Si ricorda che Banca d'Italia e Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale di una Banca, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme di cui al TUF e al TUB nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.