Eventuali reclami dei Clienti o dei potenziali Clienti dovranno essere indirizzati alla Banca (Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia - Funzione Compliance, Corso Venezia 36, 20121 Milano) tramite lettera raccomandata A.R. o tramite email ( compliance@lcfr.it) o tramite Posta Elettronica Certificata – PEC (edr.italia@legalmail.it).
Dalla data del ricevimento del reclamo, la Banca risponderà per iscritto all'indirizzo di residenza del Cliente (ovvero ad altro indirizzo da questo dichiarato) o, in caso di persona giuridica, presso la sede legale, entro i seguenti termini:
- 60 giorni qualora il reclamo abbia a oggetto la prestazione di un servizio bancario;
- 15 giorni lavorativi qualora il reclamo abbia ad oggetto un servizio di pagamento. Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca), la Banca non può rispondere entro detto termine, invia al cliente una risposta interlocutoria, indicando in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva.
In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate lavorative;
- 60 decorrenti dal ricevimento, se il reclamo concerne servizi e/o attività di investimento o contestazioni relative all’attività di distribuzione e di consulenza su prodotti di investimento assicurativi.
Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi:
- In caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento ed all’attività di distribuzione o di consulenza in relazione a prodotti di investimento assicurativi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
L’ACF è competente a pronunciarsi sulle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest’ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro cinquecentomila (500.000).
Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Le informazioni riguardanti l’Arbitro sono disponibili sul sito www.acf.consob.it.
- In caso di prestazione di servizi bancari all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il quale è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i Clienti e le Banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (per maggiori informazioni si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it).
In ogni caso, resta ferma la possibilità per il Cliente di attivare il procedimento di mediazione, ricorrendo a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, che, in caso di controversie aventi ad oggetto contratti bancari, finanziari e assicurativi, costituisce condizione di procedibilità.